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Albo Presidenti di seggio e Scrutatori

Presidenti di Seggio

Possono richiedere l’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio del Comune di Bergeggi i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere residenti ed essere iscritti nelle liste elettorali;
  • avere un’età compresa tra i 18 ed i 70 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il mese di ottobre.

Pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari, non possono ricoprire l’incarico di presidente di seggio:

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  •  i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
  •  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Corte di Appello di Genova nomina i presidenti di seggio entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa.

La cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio, effettuata nel mese di gennaio, può avvenire per i seguenti motivi:

  • perdita requisiti necessari per l’iscrizione, effettuata d’ufficio (ad esempio in caso di superamento dell’età massima o trasferimento di residenza);
  • richiesta dell’interessato;
  •  richiesta della Corte di Appello, in caso di gravi inadempienze.
    N.B.: per chi è già iscritto all’albo non è necessario rinnovare annualmente la domanda.

Scrutatori

Possono richiedere l’iscrizione nell’albo degli scrutatori del Comune di Bergeggi i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere residenti ed essere iscritti nelle liste elettorali;
  • avere un’età compresa tra i 18 ed i 70 anni;
  • essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il mese di novembre, e – se accettata – ha decorrenza dal mese di gennaio dell’anno successivo.
Pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari, non possono ricoprire l’incarico di presidente di seggio:

  •  i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  •  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Commissione Elettorale Comunale nomina gli scrutatori entro il ventesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico di scrutatore deve essere comunicato entro 48 ore dalla data di notifica della nomina.

La cancellazione dall’albo degli scrutatori, effettuata nel mese di gennaio, può avvenire per i seguenti motivi:

  • perdita requisiti necessari per l’iscrizione, effettuata d’ufficio (ad esempio in caso di superamento dell’età massima o trasferimento di residenza);
  • richiesta dell’interessato da effettuarsi entro il mese di dicembre di ogni anno;
  • mancata presentazione al seggio il giorno delle elezioni senza giustificato motivo.

N.B.: per chi è già iscritto all’albo non è necessario rinnovare annualmente la domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI
T.U. n. 361/1957
D.P.R. n. 570/1960
D. Lgs. n. 223/1967
D.P.R. 10/03/1997
Legge n. 53/1990
Legge n. 120/1999

Ultima modifica: 19 Agosto 2022 alle 12:08
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